Il metodo che hanno i privati per poter noleggiare la propria imbarcazione definito con il DL 69/2013 (dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).
A persone fisiche o giuridiche che non abbiano come oggetto sociale il noleggio o la locazione.
Il DL stabilisce che, per un massimo di 42 giorni l'anno, ”il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione” può effettuare in forma occasionale attività di noleggio e che tale attività non si traduce in un “uso commerciale dell'unità”. I proventi (per attività svolta durante l’anno precedente) quindi “sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio”.
Con la risoluzione 43/E, coloro i quali hanno usufruito di questa “cedolare secca” dovranno effettuare il pagamento tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo “1847” con la denominazione “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005”.
Il codice va inserito nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
Per poter usufruire del regime di imposizione sostitutiva, qualora si effettui un noleggio, è necessario seguire i 2/3 passaggi al punto sopra
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